RESPONSABILITÀ DEL VETTORE
SI INDICANO DI SEGUITO LE PRINCIPALI NORMATIVE CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE, LE SUE LIMITAZIONI E I DIRITTI DEI PASSEGGERI IN CASO DI DISSERVIZI DEL TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI E BAGAGLI.
- il Regolamento (CE) n. 2027/97, così come modificato ed integrato dal Regolamento (CE) n. 889/02
- Regolamento CE 261/04 in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione o di ritardo del volo
- L’ENAC è l’Organismo responsabile in Italia dell'applicazione del Regolamento (CE) 261/2004 e del Regolamento 1107/2006
- Per i contattidegli Organismi Nazionali per l’applicazione del Regolamento 261/2004 (NEB) degli altri Paesi Europei vedi qui
Per ulteriori informazioni è possibile consultare:
- Sito ENAC: https://www.enac.gov.it/passeggeri
- Sezioni informative dedicate ai diritti dei passeggeri dell’Unione Europea:
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_it.htm
DIRITTI DEI PASSEGGERI CON MOBILITÀ RIDOTTA
Per informazioni sui servizi offerti da Italia Trasporto Aereo S.p.A. ai passeggeri con mobilità ridotta visita la sezione Assistenze Speciali.
Per informazioni sui diritti dei passeggeri con mobilità ridotta, consulta il REGOLAMENTO CE1107/2006
o le sezioni del sito dell’Unione Europea: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_it.htm
LIMITI DI RESPONSABILITÀ
Secondo le norme applicate ai vettori aerei della Comunità in conformità al diritto comunitario e alla Convenzione di Montreal e Reg (CE) n 889/02. Vedi ART.XIII delle Condizioni Generali di Trasporto.