Diritti dei passeggeri

RESPONSABILITÀ DEL VETTORE

SI INDICANO DI SEGUITO LE PRINCIPALI NORMATIVE CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE, LE SUE LIMITAZIONI E I DIRITTI DEI PASSEGGERI IN CASO DI DISSERVIZI DEL TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI E BAGAGLI.

Convenzione di Montreal

- il Regolamento (CE) n. 2027/97, così come modificato ed integrato dal Regolamento (CE) n. 889/02

Regolamento CE 261/04 in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione o di ritardo del volo

- L’ENAC è l’Organismo responsabile in Italia dell'applicazione del Regolamento (CE) 261/2004 e del Regolamento 1107/2006

- Per i contattidegli Organismi Nazionali per l’applicazione del Regolamento 261/2004 (NEB) degli altri Paesi Europei vedi qui

Per ulteriori informazioni è possibile consultare:

- Sito ENAC: https://www.enac.gov.it/passeggeri

- Sezioni informative dedicate ai diritti dei passeggeri dell’Unione Europea:
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_it.htm

DIRITTI DEI PASSEGGERI CON MOBILITÀ RIDOTTA

Per informazioni sui servizi offerti da ITA Airways SpA. ai passeggeri con mobilità ridotta visita la sezione Assistenze .

Per informazioni sui diritti dei passeggeri con mobilità ridotta, consulta il REGOLAMENTO CE1107/2006

o le sezioni del sito dell’Unione Europea: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_it.htm

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Secondo le norme applicate ai vettori aerei della Comunità in conformità al diritto comunitario e alla Convenzione di Montreal e Reg (CE) n 889/02. Vedi ART.XIII delle Condizioni Generali di Trasporto.

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